Del 17/03/2021
Nelle imprese di trasporto è necessario che siano garantite buone condizioni di lavoro dei conducenti e condizioni commerciali eque, così da rendere più sicuro, efficiente e socialmente responsabile il trasporto su strada.Norme chiare ed adeguate, uniformate in tutta l’Unione europea, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi strategici che permettano di migliorare le condizioni di lavoro ma anche la concorrenza fra i trasportatori.
La registrazione delle attività sul tachigrafo è una parte importante del lavoro dei conducenti; è quindi necessario che questi ricevano un’adeguata formazione sulle modalità di utilizzo delle nuove funzioni dei tachigrafi immessi sul mercato.
Il 20 agosto 2021 è entrato in vigore il primo provvedimento del Primo Pacchetto Mobilità che ha apportato importanti modifiche all’autotrasporto internazionale. Si tratta del Regolamento 1054/2020 pubblicato in G.U. il 31 luglio 2020, allo scopo di contrastare il dumping sociale degli autisti e l’uso irregolare del cabotaggio stradale.
Ha modificato il Regolamento 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi e di riposo giornalieri e settimanali e il Regolamento 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
La prima importante novità introdotta dal Regolamento Ue 1054/2020 è il campo di applicazione della norma, in quanto dal 1 luglio 2026 si estenderà ai veicoli di massa complessiva tra 2,5 e 3,5 ton - compresi rimorchi e semirimorchi - che svolgono autotrasporto internazionale. Anch’essi quindi avranno l’obbligo di installazione del cronotachigrafo e gli autisti di questi mezzi dovranno rispettare le norme sui tempi di guida e riposo. É essenziale precisare però che questa modifica potrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2026 se seguirà conferma e se i veicoli in questione saranno utilizzati per trasporti internazionali e/o operazioni di cabotaggio.
Non avranno tale obbligo i veicoli che trasportano in conto proprio o veicoli alla cui guida vi sono conducenti che non svolgono questa come principale attività.
Già da agosto 2020 sono stati esentati dal Regolamento i veicoli industriali con massa complessiva non superiore a 7,5 ton, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione oppure per la consegna di merci prodotte artigianalmente, purchè il trasporto avvenga in un raggio di 100 km dalla sede dell’azienda e che la guida non rappresenti la principale attività dell’autista.
Per controllare che sia rispettata la normativa sui tempi di guida e riposo degli autisti è fondamentale che i veicoli siano dotati del tachigrafo.
L’obbligo di installazione del tachigrafo è scattato con il regolamento 561/2006; inizialmente solo per i veicoli pesanti di nuova immatricolazione, per i mezzi adibiti al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 ton, inclusi i rimorchi.
Il tachigrafo è un apparecchio che va installato nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare i dettagli del movimento, compresa la velocità dei veicoli, localizzare attività di carico e scarico.
La seconda versione del tachigrafo intelligente, in grado di effettuare automaticamente tali operazioni, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali.
I nuovi autocarri dovranno munirsi del tachigrafo nel 2023; i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno installarlo entro la fine del 2024 e quelli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025, rispetto al 2034 come era inizialmente previsto.
Inoltre, indicherà se il veicolo è stato impiegato per trasporto merci o passeggeri e trasmetterà in remoto il superamento dei tempi di guida; avrà un simbolo che identifica il tempo di riposo svolto su traghetti o treni; non sarà più necessaria la registrazione del Paese in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero e quello in cui termina, nella prima area di sosta disponibile dopo aver attraversato la frontiera o nel porto/stazione di arrivo in caso di viaggio con traghetto o treno.
L’art. 3 del regolamento 561/2006 ha chiarito che i veicoli esentati dall’obbligo di installazione del tachigrafo digitale sono:
Installatori ed officine svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza dei tachigrafi. Infatti, sono stabiliti requisiti minimi per l’omologazione, l’affidabilità e la verifica.
I registri elettronici nazionali hanno lo scopo di garantire un esame e un controllo efficaci delle carte del conducente e servono ad agevolare le funzioni degli addetti al controllo.
All’interno del tachigrafo digitale vi è la carta di controllo, cioè una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro ad un’autorità di controllo nazionale competente che identifica l’organo di controllo e facoltativamente il funzionario di controllo; inoltre consente l’accesso ai dati archiviati nella memoria dati, nelle carte del conducente e nelle carte dell’officina per la lettura, la stampa, il trasferimento.
I tachigrafi sono installati ed utilizzati su veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di merci o persone.
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L’introduzione del tachigrafo digitale ha ampliato il carico di lavoro degli operatori: lo scarico manuale della memoria di massa è un’attività necessaria che, se non fatta, comporta sanzioni salate.
Strumenti innovativi e digitali facilitano le attività operative di una flotta aziendale, così come la formazione ai dipendenti.
Chronocheck semplifica la trasmissione dei dati provenienti dal cronotachigrafo e dalla carta autista. I dati, infatti, sono trasmessi online così che i veicoli non debbano rientrare in azienda per la trascrizione. È pensato per snellire la gestione delle attività quotidiane, dal controllo all’elaborazoine dei report per poter intervenire in maniera tempestiva in caso di anomalie e infrazioni rilevate.
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