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Revisione veicoli commerciali: quando e dove farla

I dettagli in merito alla revisione dei veicoli adibiti al trasporto di merci o di persone.

Del 14/04/2021

Contenuto modificato in data 01/12/2021

A distanza di due anni dall’approvazione della Legge n. 145 per la modifica dell’art. 80 del Codice della Strada, dopo contraddizioni e contrasti vari, si giunge alla conclusione con il Decreto Ministeriale n. 466 in vigore dal 23 novembre 2021. Scopriamo insieme quali sono le novità normative in tema di revisione di veicoli pesanti e come bisogna procedere.

Revisione mezzi pesanti e officine private: le novità normative

Il 23 novembre 2021 il Ministro del Mims (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) ha firmato il Decreto n. 466, autorizzando così - in modo definitivo - lo svolgimento della revisione anche dei veicoli commerciali con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate presso le officine autorizzate. 

Il provvedimento, già in vigore, esclude da questa soluzione i soli veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (in ADR) e deperibili a temperatura controllata (in ATP).

Perché è tanto importante questo aggiornamento?

Questa ultima novità normativa circa la disciplina della revisione dei veicoli pesanti ha una grande rilevanza, per diverse ragioni. Innanzitutto, perché conclude un percorso iniziato dallo Stato qualche tempo fa per semplificare la procedura amministrativa delle revisioni, garantire più sicurezza sulle strade, ma anche per ridurre le pratiche accumulatesi negli uffici nazionali della Motorizzazione Civile a causa della pandemia.

Per comprendere le altre ragioni bisogna fare un passo indietro. Torniamo al 2018, quando con la Legge n. 145 il Governo decide di modificare l’art. 80 del Codice della Strada. Il provvedimento include anche i mezzi pesanti (oltre le 3,5 tonnellate) tra i veicoli ammessi alla revisione presso le officine private.
Questa modifica esclude i veicoli pesanti in regime ATP e ADR, ma esclude anche i rimorchi e i semirimorchi di portata superiore a 3,5 tonnellate.

revisione veicoli commercialiQuesta misura ha generato diverse problematiche e discussioni. In effetti, i possessori di veicoli commerciali di portata superiore alle 3,5 ton. potevano revisionare le motrici e i trattori stradali presso le officine private, ma per i rimorchi e i semirimorchi a corredo dovevano comunque recarsi all’ufficio della Motorizzazione competente. 

Questo disagio resta irrisolto fino al 10 settembre 2021, data in cui viene pubblicato il Decreto Legge Infrastrutture che da il via libera alla revisione dei mezzi pesanti con rimorchi e semirimorchi anche nelle officine private. Da questo momento, il Ministero competente si impegna a reclutare nuovi ispettori e alle officine resta da comprendere in che modo abilitarsi alle attività di revisione.

Siamo a novembre e arriva anche l’ultimo tassello: il D. M. n. 466 del 15 novembre 2021 (pubblicato il 23/11 e in vigore dalla stessa data) fornisce tutte le informazioni finora mancanti. Chiarisce quali sono le officine autorizzate (Operatore economico autorizzato), come devono procedere per ottenere l’autorizzazione e quali caratteristiche devono possedere per essere ritenute idonee allo svolgimento delle attività di controllo.

Il nuovo D. M. chiarisce altri aspetti circa gli ispettori e introduce due nuovi registri: il registro ispettori e il registro operatori autorizzati, tenuti e aggiornati dal Dipartimento della mobilità sostenibile dello stesso Ministero. 

Revisione veicoli: annuale o biennale?

Vanno sottoposti a revisione periodica annuale:

  • I veicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di persone (max 9);
  • Gli autocarri, inclusi quelli per il trasporto specifico (autobetoniere, mezzi d’opera, ecc.) e quelli ad uso speciale (spazzaneve, autopompe per calcestruzzo, ecc.) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton. (categoria N2 ed N3);
  • I rimorchi ed i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton. (Categorie O3 ed O4);
  • Taxi, autoambulanze, veicoli per NCC e veicoli atipici (autoveicoli d’epoca).

Per comprendere quando farla il primo termine da considerare è la data di prima immatricolazione, per poi seguire la periodicità annuale, quindi entro il mese dell’ultima revisione effettuata. L’obbligo di revisione annuale non interessa i veicoli che nell’anno in corso sono già stati sottoposti a visita o a prova.

Vanno sottoposti, invece, a revisione periodica quadriennale/biennale:

  • Le autovetture ed eventuali carrelli appendice (categoria M);
  • Gli autocarri e i veicoli appartenenti alla categoria N1 predisposti al trasporto di cose, ad uso specifico o trasporto specifico con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
  • I rimorchi classificati O1 e O2 costruiti per il trasporto merci o persone con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
  • Gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o cose per uso privato;
  • Gli autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton., i motoveicoli ed i ciclomotori.

La prima revisione di questi veicoli va fatta a distanza di quattro anni dalla data di prima immatricolazione, poi bisogna ripeterla ogni due anni, entro il mese in cui è stata fatta l’ultima revisione.

Motorizzazione Civile e officine private: dove fare la revisione?

Per effettuare la revisione dei veicoli (compresi quelli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) è possibile rivolgersi sia agli uffici della Motorizzazione Civile sia alle officine private autorizzate.

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