Del 28/04/2020
Sempre più spesso, anche per rispondere ad una richiesta di mercato maggiormente esigente, si sceglie di trasformare il proprio veicolo commerciale o inquadrare l’autocarro come macchina operatrice.
Soluzioni differenti, con caratteristiche e funzioni che apportano vantaggi in termini economici, competitivi e risparmi di tempo.
Le variazioni delle caratteristiche tecniche di un veicolo riguardano soprattutto l’alimentazione, la trasformazione d’uso, etc.
Tali modifiche, onde evitare sanzioni, vanno segnalate all’Ufficio della Motorizzazione Civile, che provvederà, a seguito di controllo, ad aggiornare la carta di circolazione. A sua volta, l’UMC, comunicherà la variazione al PRA - Pubblico Registro Automobilistico, il quale adeguerà il proprio archivio secondo le modifiche apportate al veicolo.
La trasformazione dei veicoli commerciali consente il trasporto in modo semplificato, flessibile ed efficiente. È scelto principalmente nel mondo delle spedizioni, per garantire consegne più veloci e pratiche, cercando di ottimizzare al massimo lo spazio a disposizione.
Solitamente le modifiche richieste riguardano l’installazione di carrelli sollevatori per furgoni, sponde idrauliche, paratia, piani ribaltabili, apertura del vano con maniglia ergonomica.
I requisiti necessari all’inquadramento di macchine operatrici sono i seguenti:
- rispetto del limite di 10 anni dalla prima immatricolazione. Ciò in riferimento a modifiche strutturali, aumenti di massa complessiva, aumenti di massa rimorchiabili, aumenti di massa per asse;
- il veicolo di categoria N1 - autocarri, appunto - deve rispondere totalmente alle norme per macchine operatrici che sono in vigore nel momento in cui si presenta la domanda di trasformazione;
- sulla carta di circolazione deve essere espressamente presente la seguente dicitura: il veicolo può circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il suo ciclo produttivo o del cantiere. Il veicolo non può trasportare cose;
- l’autocarro deve essere prima immatricolato presso un Ufficio Motorizzazione Civile; a seguito della trasformazione deve essere sottoposto agli accertamenti da parte del Centro Prova Autoveicoli;
- la modifica effettuata in merito alla riduzione della velocità entro i limiti della norma - 40 Km/h - previo nullaosta come da Regolamento del Codice della Strada, può essere ammessa come intervento costruttivo;
- previo nullaosta del Regolamento del Codice della Strada è consentito l’incremento della massa massima sull’asse anteriore per l’uso come sgombraneve.
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate alla circolazione su strada o nei cantieri e sono equipaggiate con eventuali speciali attrezzature.
Si distinguono in macchine impiegate per costruzione e manutenzione di opere civili, infrastrutture stradali o ripristino del traffico; macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie; carrelli, quindi veicoli che sono destinati alla movimentazione di cose.
Le macchine operatrici semoventi possono essere attrezzate con un massimo di 3 posti compreso quello del conducente.
Trasformare l’autocarro in macchina operatrice consente un notevole risparmio economico, infatti non si paga più la tassa di possesso - bollo auto -, l’importo dell’assicurazione risulta più basso, vi è la possibilità di circolare anche quando vi sono delle limitazioni per veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 ton, non vi è necessità di ulteriore conseguimento di patente, in quanto basta la patente B.
Inoltre, si ha il vantaggio di poter recuperare le accise sul gasolio consumato, fino a 0,43 euro per litro.
Per ottenere la defiscalizzazione sul gasolio delle macchine operatrici è necessaria l’installazione del contaore/contagiri, dispositivo che registra i giri eseguiti dal motore durante le ore di funzionamento e consente di certificare i consumi effettivi di gasolio da ammettere all’agevolazione.
Una delle limitazioni maggiori, invece, è la velocità massima che è obbligatoriamente di 40km/h.
Le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono superare la velocità di 15 km orari, su strada orizzontale.
Inoltre, non possono mai essere utilizzate come mezzo di trasporto di prodotti o merci: il carico deve comprendere solo le attrezzature occorrenti al funzionamento e i materiali necessari ad eseguire il lavoro.
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