Del 09/12/2019
Cosa spetta all’autista e cosa al datore di lavoro?
In caso di danni al veicolo o di contravvenzioni stradali azienda e driver devono rispondere a precisi diritti e doveri nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali.
Troviamo insieme delle risposte analizzando contratti e norme in materia di logistica e trasporti.
L'art. 30 dell’accordo stipulato il 3 dicembre del 2017 in merito al CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni introduce un aggiornamento importante circa la responsabilità dei driver in caso di incidenti e contravvenzioni.
Cosa spetta all’autista e cosa al datore di lavoro?
L'autista, incaricato del trasporto merci sul territorio internazionale per conto della propria azienda, è responsabile del mezzo che gli viene affidato, del carico merci in esso contenuto nonché dei documenti e degli strumenti da tenere a bordo e da esporre in caso di controlli.
L’art. 30 precisa infatti che: "L'autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere e altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal datore di lavoro, rispondendo dell'eventuale smarrimento e/o dei danni diretti e indiretti che dovessero derivare dalla negligente custodia e/o dall'uso improprio".
Il CCNL in questione chiarisce che sono ammesse stipule di kasko e altre formule assicurative i cui requisiti devono, però, essere esposti ai dipendenti aziendali incaricati del trasporto merci.
In caso di danno al veicolo bisogna seguire un iter specifico. L'azienda invia un richiamo scritto al lavoratore e una dichiarazione di responsabilità che deve essere firmata e re-inviata entro 10 giorni. Se rispettata questa prassi, il datore di lavoro non è tenuto ad avviare alcuna procedura disciplinare nei confronti del lavoratore.
Per quanto riguarda, invece, il pagamento relativo al danno rilevato bisogna fare attenzione all’importo. Questo, infatti, se nel limite dei 3.500 € viene addebitato totalmente al lavoratore. Contrariamente, se l'importo è superiore – fino ad un massimo di 25 mila euro – all'autista spetta solo il 75% del totale.
Se prevista una franchigia il driver paga solo l’importo da questa stabilita. La somma viene prelevata mensilmente dallo stipendio del lavoratore fino ad un quinto della retribuzione.
Il datore di lavoro è tenuto a provare la responsabilità del driver e l’ammontare della somma a lui addebitata.
In caso di sospensione della patente di guida o della CQC il datore di lavoro può affidare all’autista un'altra mansione con relativa retribuzione.
Ricade sul lavoratore il mancato rispetto delle norme stradali, dei limiti di velocità e dei vincoli di traffico imposti dal Codice della Strada nazionale e dalle norme vigenti nei paesi esteri attraversati.
Multe e sanzioni vengono notificate all’azienda, ma pagate dal lavoratore.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7666 del 30/03/2009 precisa, infatti, che la notifica arriva al datore – entro 90 giorni in territorio nazionale ed entro 360 giorni se dall’estero – il quale poi gira la comunicazione al lavoratore.
Invece, in caso di mezzi aziendali noleggiati bisogna far fede alle nozioni indicate nel contratto di noleggio per capire a chi spetta ricevere la notifica della contravvenzione.
Il lavoratore che decide di avviare una pratica di ricorso deve farlo previo accordo con l’azienda perché è su quest’ultima che ricade il pagamento delle spese legali.
Può agire direttamente, invece, se prevista una sanzione accessoria, ad esempio in caso di decurtazione dei punti della patente di guida.
Ricorda che se la contravvenzione è stata rilevata nelle ore notturne incluse nell’intervallo 22:00/7:00 le sanzioni possono essere maggiorate.
I driver in dotazione di patenti di guida professionali C, D o E possono subire il pagamento di multe raddoppiate e sanzioni doppie a seguito di mancato rispetto delle norme stradali, in quanto alla guida di mezzi pesanti. Inoltre la legge 120/2010 precisa che, in caso di contravvenzione, gli autisti di mezzi pesanti in possesso delle patenti suddette potrebbero essere costretti anche al pagamento immediato della multa imposta.
Multe e sanzioni possono solo danneggiare l’azienda, sia in termini di immagine sia in termini economici. È bene, dunque, essere sempre informati circa le norme e i vincoli stradali in vigore, specie per le imprese impegnate nel trasporto internazionale. Per il 2020, l’Austria, ad esempio, prevede nuovi limiti su alcuni tratti stradali considerati sensibili perché interessati da intensa circolazione di tir e collocate in aree ambientali a rischio.
Le aziende operanti nel settore logistico e dei trasporti devono pertanto:
I mezzi aziendali utilizzati per il trasporto di merci e/o persone devono attenersi all’obbligo di tachigrafo a bordo nel rispetto del regolamento europeo 561/2006.
Dal 2019 tutti i veicoli utilizzati per la movimentazione delle merci e delle persone sul territorio nazionale e internazionale devono disporre di cronotachigrafo digitale. Il dispositivo, capace di registrare ore di lavoro e di riposo dell’autista, i chilometri percorsi e di memorizzare il tutto su carta tachigrafica, può essere potenziato grazie all’uso di Cronocheck.
Un sistema innovativo che permette di consultare i dati rilevati dal cronotachigrafo direttamente su piattaforma web e da qualsiasi dispositivo. In questo caso sei in grado di controllare l’attività dei tuoi autisti evitando manomissioni manuali e inutili rientri in azienda per la registrazione dei dati di fine turno.
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