Del 15/04/2019
Contenuto aggiornato in data 01/12/2021
La Legge di Bilancio 2019 porta importanti novità in merito alla revisione per mezzi pesanti. Nozioni che nel corso di questi anni sono state oggetto di diverse controversie che trovano finalmente applicazione con l'ultimo Decreto Ministeriale approvato dal Mims (ex MIT) in vigore dal 23 novembre 2021. Scopriamo di più.
I veicoli a motore - autocarri, auto, moto - e i loro rimorchi, devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, garantendo la sicurezza e contenendo rumori ed inquinamento, entro i limiti stabiliti dalla Legge, come previsto dall’articolo 79 del Codice della Strada.
La legge n.145 pubblicata sulla G.U. il 30/12/2018 ha introdotto modifiche all’art. 80 comma 8 del Codice della Strada, ai fini della revisione mezzi pesanti superiore alle 3,5 tonnellate.
Nella vecchia normativa si stabiliva che la revisione presso le officine di riparazione meccaniche autorizzate fosse riservata solo a veicoli di massa complessiva inferiore o uguale alle 3,5 tonnellate. Ora, invece, con l'applicazione del D. M. n. 466 del 15 novembre 2021 e in vigore dal 23 novembre 2021, viene concesso - in modo definitivo - di sottoporre a revizione presso officine private autorizzate anche i veicoli pesanti (portata pari o superiore a 3,5 ton.) e i loro rimorchi e semirimorchi.
Fanno eccezione, i mezzi che per la loro struttura, si occupano del trasporto di merci pericolose - ADR - e del trasporto di merci deperibili, a temperatura controllata - ATP - per i quali invece bisognerà continuare a rivolgersi alla Motorizzazione.
La revisione dei veicoli è stata introdotta con due intenti:
La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione del mezzo e le successive ogni 2 anni. La revisione è obbligatoria, però, ogni anno per veicoli quali taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente, veicoli per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, gli autobus, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate, le autoambulanze e i veicoli atipici – auto elettriche leggere.
La nuova direttiva UE n. 2014/45, stabilisce quali sono i controlli tecnici a cui sono obbligati i veicoli a motore e i loro rimorchi.
È necessario vi sia conformità nelle componenti del veicolo in merito a caratteristiche ambientali e di sicurezza, obbligatorie; che il mezzo sia sottoposto ad un controllo periodico effettuato da centri autorizzati e quando si supera un certo numero di km percorsi – la soglia è diversa in base alla categoria a cui appartiene il mezzo -.
Da tenere sotto controllo sono soprattutto elementi quali freno, sterzo, circuiti elettrici, fari, pneumatici, sospensioni, elementi fissati al telaio.
Particolarmente importante è procedere ad un controllo generale, a seguito di un eventuale incidente stradale che abbia potuto compromettere lo stato del veicolo stesso, sia all’esterno sia all’interno di esso.
Gli Stati membri dell’UE devono assicurare che i centri adibiti a tale controllo rilascino un certificato di revisione e in caso di certificato di revisione elettronico ne sia rilasciata una copia cartacea.
I centri presso cui è possibile effettuare la revisione sono gli Uffici della Motorizzazione Civile e le officine private autorizzate.
Chi circola senza aver revisionato il veicolo rischia una sanzione amministrativa. L’Organo di Polizia Stradale che accerta tale mancanza da parte dell’autista, annota la violazione sulla carta di circolazione indicando che il veicolo è sospeso dalla circolazione finchè non viene effettuata la revisione, la quale, ricordiamo, è assolutamente obbligatoria. Inoltre, si troverebbe a pagare una multa che va da 168,00 a 674,00 euro, raddoppiata qualora il trasgressore venisse fermato per la seconda volta senza revisione aggiornata.
Ricordare le scadenze è una delle maggiori preoccupazioni un po’ per tutti e questa disattenzione, non volontaria, può davvero generare pericoli da non sottovalutare.
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